SCUOLA DI ZAMPOGNA

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Articolo 16 – II Presidente del Consiglio direttivo ha la firma
sociale e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai
terzi e in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea
e del consiglio; convoca e presiede le adunanze del consiglio
direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio
salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione. Dura in carica
cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.
Il Vice Presidente ha le stesse mansioni del Presidente quando questi
è assente o impossibilitato a svolgere i sui compiti. Dura in carica
cinque anni ed e immediatamente rieleggibile.
Il Segretario Amministratore redige i verbali del Consiglio Direttivo
e delle adunanze annuali dei soci, tiene la corrispondenza
d’ufficio, firma assieme al Presidente gli atti ufficiali, cura la
riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dalle
adunanze annuali dei soci e del consiglio direttivo, redige gli
appositi registri contabili e di amministrazione, predispone ed è
tenuto a presentare, in sede di adunanza annuale dei soci, il
rendiconto economico e finanziario dell’Associazione. Dura in carica
cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.
Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente
almeno sei volte l’anno e in tutte le altre circostanze su iniziativa
del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi
membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.