SCUOLA DI ZAMPOGNA

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Articolo 21 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio potranno essere deliberate dall’assemblea con la presenza
e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Tutte le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere
deliberate esclusivamente dall’assemblea dei soci, in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
quale che sia il numero dei presenti convenuti.
Articolo 22 – Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e
l’associazione o un suo organo, saranno sottoposte, con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei
Probiviri, composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci
per la durata di cinque anni e rieleggibili.
Esso collegio giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di
procedure. Il suo lodo sarà inappellabile.
Articolo 23 – In caso di scioglimento il patrimonio dell
associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità secondo deliberazione
dell’assemblea dei soci e disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 24 – Per quanto non previsto nel presente statuto si
applicano le norme previste in materia dalla vigente legislazione.