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SCUOLA DI ZAMPOGNA


3 Ottobre 2011 a Panni fg: 1° giorno di scuola che segna l’inizio dei corsi gratuiti organizzati dalla Scuola di Zampogna e frequentati da moltissimi giovani. La tradizione è una forza viva che alimenta il presente ed il futuro e questa scuola racchiude tutta una serie di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia di storie e tradizioni con particolare attenzione alle culture musicali del nostro paese. Un augurio a questi giovani allievi affinchè la storia e la tradizione della zampogna possa essere tramandata alle generazioni future.
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STATUTO “LA ZAMPOGNA..

l’associazione “la zampogna del capricorno: i suoni della daunia”
Sono soci Fondatori i firmatari dell’atto costitutivo:

Prof. Leonardo De Luca
Prof. Angelo Capozzi
Antonio Mauriello
Alfonso Mansolillo
Gianni Mastrangelo
Antonio Rainone
Anna Colacone

PRESIDENTE ANTONIO MAURIELLO – PER CONTATTI CELL.3397908195
*
STATUTO
Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata “La Zampogna del
Capricorno: i suoni della Daunia”.
Art. 2 – L’Associazione ha sede nel Comune di Panni (FG), in via Turati, n. 5.
Art. 3 – – L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed
è priva di finalità di lucro.
Nel perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale e
culturale l’Associazione si propone di:
a) riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
e alla promozione del patrimonio sociale, culturale, ambientale e
turistico del Comune di Panni, dell’area circostante, della
Capitanata, entro i confini della Daunia antica.
b) Contribuire a rendere effettiva la partecipazione popolare per la
migliore tutela e valorizzazione degli interessi e dei beni collettivi
storici, culturali, artistici, naturali e folkloristici del paese,
della zona circostante, di Capitanata e dei paesi dell’intera rete
della Transumanza (Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, ecc.).
c) Promuovere la cultura e le tradizioni popolari con particolare
riferimento alla zampogna (di Panni ed altri), alla sua costruzione,
al miglioramento delle tecniche di costruzione della stessa e
diffusione nel mondo, attraverso concerti, con l’inserimento in
orchestre e in bande musicali, con la creazione di un repertorio
musicale adatto ad essa, sempre più ampio.
d) Favorire ed eventualmente organizzare in proprio festeggiamenti,
gare, mostre, fiere, sagre, convegni, spettacoli pubblici,
manifestazioni culturali e corsi di formazione.
e) Assumere iniziative, anche in collaborazione con il Comune, la
Provincia, la Regione, le Comunità Montane, i G.A.L. (Gruppi
Associazioni Locali), i vari Ministeri, l’Unione Europea ed altri
enti ed associazioni aventi finalità analoghe per la valorizzazione
turistica del territorio di Capitanata e per contribuire allo sviluppo
culturale dello stesso.

f) Pubblicare periodici e materiale pubblicitario e divulgativo di
vario genere, inerenti le finalità di cui agli articoli precedenti.
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Articolo 4 – L’Associazione svolge la sua opera principalmente nel
comune di Panni (FG) e nelle zone limitrofe, avuto riguardo alla
sfera di azione di eventuali altre associazioni e organismi e in
armonia con gli stessi.
Attua iniziative e attività anche al di fuori dell’ambito
territoriale di cui al precedente comma al fine di favorire lo
scambio e la cooperazione tra soggetti ed aree aventi finalità e
caratteristiche simili.
Articolo 5 – I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia
nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi,
nonchè all’accettazione delle norme del presente statuto e del
regolamento interno che sarà redatto a cura del Consiglio
Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Articolo 6 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 7 – Ferma restando la disciplina uniforme del rapporto
associativo, in relazione ai tempi e modi di instaurazione del
rapporto stesso, gli iscritti dell’Associazione si distinguono in
Fondatori, Ordinari e Sostenitori; sono soci Fondatori i firmatari
dell’atto costitutivo.
Articolo 8 – Sono soci Ordinari tutti coloro che entrano far
parte dell’Associazione successivamente alla sua costituzione.
Sono soci Sostenitori coloro che, condividendo in pieno gli scopi
dell Associazione e ritenendo di non adoperarsi concretamente
per il raggiungimento degli stessi, intendono contribuire
economicamente al sostegno dell’Associazione stessa.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne
condividono gli scopi e che si adoperano fattivamente per il
raggiungimento delle sue finalità.
La qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda
di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento
della quota sociale.
L’iscrizione a socio decorre dal momento di ammissione da parte
del Consiglio Direttivo ed ha validità annuale.
La quota sociale dovrà essere rinnovata entro e non oltre un mese
dalla scadenza. La quota sociale non è trasmissibile salvo mortis
causa.

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Articolo 9 – I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali,
di fruire degli eventuali servizi forniti dall’Associazione, di
partecipare alle sue attività senza alcuna imitazione.
Articolo 10 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e
volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni
prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze
statutarie.
Articolo 11 – La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza e/o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo
per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto a
norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che
comportano indegnità.
A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese
di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
Articolo 12 – Organi dell’associazione sono:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Segretario/Amministratore.

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Articolo 13 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio
Direttivo almeno due volte l’anno e, comunque, necessariamente entro
il 31 dicembre mediante comunicazione scritta (anche per via
telematica) o affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di
convocazione contenente l’ordine del giorno, la data ed il luogo
della riunione almeno otto giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
L’assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da
almeno un terzo dei soci e secondo le norme previste dal codice
civile.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
L’assemblea approva il rendiconto economico e finanziario entro
quattro mesi dalla chiusura dell esercizio; nomina i componenti dei
consiglio direttivo, il collegio dei revisori e dei probiviri;
delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su
tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci. Hanno
diritto al voto tutti i soci fondatori e ordinari purché in regola
nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri
soci, anche se membri del consiglio, salvo che per l’approvazione
del bilancio, per la nomina del consiglio direttivo o per
deliberazioni riguardanti la responsabilità di consiglieri.
E’ ammesso il voto per corrispondenza secondo quanto previsto
all’art. 2532 ultimo comma del Codice Civile e recepito nel
regolamento interno di cui al precedente articolo cinque del
presente statuto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in sua assenza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi
l’assemblea nominerà un proprio presidente.
II Presidente designa il segretario e, se del caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle
deleghe, degli eventuali voti pervenuti per corrispondenza, nonché
il diritto di intervento della adunanza.
Delle riunioni dell’assemblea si redige un processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

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Articolo 14 – Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 le
assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
e modalità previste dall’art. 21/1° c. del Codice Civile e secondo
il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del codice
stesso.
Articolo 15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto di sette membri eletti dall’assemblea dei soci
per la durata di cinque anni. Essi sono sempre rielegibili.
Il consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e
il Segretario/Amministratore.
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare un numero
di consiglieri non superiore alla metà più uno, il Consiglio
provvedere alla nomina dei sostituti mediante cooptazione, con
provvedimento da portare a ratifica alla prima riunione
dell’assemblea.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione nonché di quelli che
riguardano l’aspetto tecnico/organizzativo ed amministrativo, salve
le competenze dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è anche l’organo preposto alla organizzazione
e pubblicazione di periodici e materiale pubblicitario e divulgativo.
Oltre che per una migliore organizzazione e svolgimento delle
attività statutarie esso può nominare a tal fine apposite
commissioni o comitati composti da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri scelti tra tutti i soci.
Tali commissioni e/o comitati adempiranno alle funzioni loro
demandate in stretta collaborazione con il Consiglio.Direttivo,
potranno partecipare, previo invito e senza diritto di voto alle
riunioni del consiglio stesso per riferire, formulare proposte ed
esprimere pareri in ordine alle iniziative di loro spettanza.

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Articolo 16 – II Presidente del Consiglio direttivo ha la firma
sociale e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai
terzi e in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea
e del consiglio; convoca e presiede le adunanze del consiglio
direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio
salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione. Dura in carica
cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.
Il Vice Presidente ha le stesse mansioni del Presidente quando questi
è assente o impossibilitato a svolgere i sui compiti. Dura in carica
cinque anni ed e immediatamente rieleggibile.
Il Segretario Amministratore redige i verbali del Consiglio Direttivo
e delle adunanze annuali dei soci, tiene la corrispondenza
d’ufficio, firma assieme al Presidente gli atti ufficiali, cura la
riscossione delle quote sociali, paga le spese deliberate dalle
adunanze annuali dei soci e del consiglio direttivo, redige gli
appositi registri contabili e di amministrazione, predispone ed è
tenuto a presentare, in sede di adunanza annuale dei soci, il
rendiconto economico e finanziario dell’Associazione. Dura in carica
cinque anni ed è immediatamente rieleggibile.
Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente
almeno sei volte l’anno e in tutte le altre circostanze su iniziativa
del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi
membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.

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Articolo 18 – Delle delibere del Consiglio verrà redatto su
apposito registro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Tutte le cariche sono onorifiche.
Articolo 19 – II patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali donazioni e contributi ottenuti da enti o
spontaneamente da persone fisiche, istituti di credito, sponsors e da
qualsiasi altro eventuale evento.
L’anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno
dicembre di ogni anno.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve, durante la vita dell’Associazione.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per lo
svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente
connesse.
Le entrate affluiranno in un Conto Corrente o in un libretto di
risparmio Postale o Bancario da cui potranno essere prelevate con
firma del Presidente.
Articolo 20 – La gestione di cassa e la regolarità del funzionamento
dell’Associazione sono controllate da un Collegio di Revisori formato
da tre membri eletti dall’assemblea dei soci i quali dureranno in
carica cinque anni e che sono rieleggibili. Essi potranno in
qualsiasi momento controllare le competenze e lo stato di cassa.
Redigeranno inoltre annualmente una relazione al bilancio.

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Articolo 21 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio potranno essere deliberate dall’assemblea con la presenza
e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Tutte le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere
deliberate esclusivamente dall’assemblea dei soci, in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
quale che sia il numero dei presenti convenuti.
Articolo 22 – Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e
l’associazione o un suo organo, saranno sottoposte, con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei
Probiviri, composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci
per la durata di cinque anni e rieleggibili.
Esso collegio giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di
procedure. Il suo lodo sarà inappellabile.
Articolo 23 – In caso di scioglimento il patrimonio dell
associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità secondo deliberazione
dell’assemblea dei soci e disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 24 – Per quanto non previsto nel presente statuto si
applicano le norme previste in materia dalla vigente legislazione.