SCUOLA DI ZAMPOGNA

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Articolo 14 – Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 le
assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
e modalità previste dall’art. 21/1° c. del Codice Civile e secondo
il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del codice
stesso.
Articolo 15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto di sette membri eletti dall’assemblea dei soci
per la durata di cinque anni. Essi sono sempre rielegibili.
Il consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e
il Segretario/Amministratore.
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare un numero
di consiglieri non superiore alla metà più uno, il Consiglio
provvedere alla nomina dei sostituti mediante cooptazione, con
provvedimento da portare a ratifica alla prima riunione
dell’assemblea.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione nonché di quelli che
riguardano l’aspetto tecnico/organizzativo ed amministrativo, salve
le competenze dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è anche l’organo preposto alla organizzazione
e pubblicazione di periodici e materiale pubblicitario e divulgativo.
Oltre che per una migliore organizzazione e svolgimento delle
attività statutarie esso può nominare a tal fine apposite
commissioni o comitati composti da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri scelti tra tutti i soci.
Tali commissioni e/o comitati adempiranno alle funzioni loro
demandate in stretta collaborazione con il Consiglio.Direttivo,
potranno partecipare, previo invito e senza diritto di voto alle
riunioni del consiglio stesso per riferire, formulare proposte ed
esprimere pareri in ordine alle iniziative di loro spettanza.